EUROLAB - Laboratorio di Analisi Chimiche

ARTICOLI CHE RIENTRANO NELLA NORMATIVA REACH

IL REGOLAMENTO REACH TRATTA ANCHE LE SOSTANZE CHIMICHE CONTENUTE IN OGNI TIPOLOGIA DI ARTICOLO.
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Secondo il REACH gli articoli che contengono sostanze chimiche si dividono in due categorie:

  1. quelli la cui sostanza/e è destinata a essere rilasciata in condizioni d’uso normali o ragionevolmente prevedibili (es. gomme e candele profumate).

    Il fabbricante e/o importatore deve presentare una registrazione all’Agenzia per ogni sostanza contenuta negli articoli in quantità complessiva superiore ad 1 tonnellata/anno e se la sostanza NON è stata registrata per tale uso.

  2. quelli invece la cui sostanza/e NON è destinata a essere rilasciata ma può dare origine ad esposizione non solo durante l’intera vita dell’articolo ma anche dopo che è diventato rifiuto (es. abiti, elettrodomestici, giocattoli, ecc.).

Il fabbricante e/o importatore deve presentare una notifica (entro il 1° giugno 2011) all’Agenzia per ogni sostanza contenuta negli articoli se valgono le seguenti condizioni:

  1. la sostanza è soggetta ad autorizzazione (allegato XIV);
  2. la sostanza è contenuta in tali articoli in quantitativi complessivamente superiori ad 1 tonnellata/anno per produttore o importatore;
  3. la sostanza è contenuta in tali articoli in quantitativi complessivamente superiori allo 0.1% peso/peso.

OBBLIGHI che ricadono su IMPORTATORI/PRODUTTORI di ARTICOLI

Dal 28 ottobre 2008 sussiste l’OBBLIGO, secondo l’art. 33.1 di fornire indicazioni al destinatario dell’articolo se contiene sostanze altamente problematiche (SVHC) riportate nella candidate list (che verranno inserite in allegato XIV e saranno quindi soggette ad un regime di autorizzazione) in concentrazioni superiori allo 0.1% p/p. Le informazioni dovranno contenere almeno il nome della sostanza e le istruzioni per l’utilizzo dell’articolo in sicurezza.

Entro il 1 giugno 2011 (per la candidate list pubblicata prima del 1 dicembre 2010)sussiste l’OBBLIGO (art. 7.2) di notifica all’Agenzia Europea per le sostanze chimiche se la sostanza contenuta nell’articolo soddisfa i tre requisiti a), b), c) sopra elencati. Per sostanze incluse in Candidate List dal 1 Dicembre 2010 in poi va presentata una notifica entro i 6 mesi successivi all’inclusione della sostanza nella candidate list.

DECRETO SANZIONI
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Il Decreto Legislativo n.133 del 14 settembre 2009 pubblicato in GU n.222 del 24 settembre 2009 stabilisce le sanzioni per le violazioni alle disposizioni del Reg. (CE) n.1907/2006.

Vengono sanzionate le violazioni per le sostanze, sostanze in miscele, articoli da parte di :

  • Fabbricanti
  • Importatori
  • Rappresentanti esclusivi
  • Dichiaranti
  • Proprietari di studi
  • Datori di lavoro
  • Utilizzatori a valle
  • Titolari di autorizzazone

Le sanzioni vanno da 2000€ a 150.000€ e quelle più severe comprendono anche il penale e coinvolgono anche gli articoli.

Ad esempio :

Art.14 il fabbricante, l'importatore, il rappresentante esclusivo o l'utilizzatore a valle che immette sul mercato o utilizza una sostanza inclusa nell'allegato XIV al di fuori dei casi di cui all'articolo 56 del regolamento, e' punito con l'arresto fino a tre mesi o con l'ammenda da 40.000 a 150.000 euro.

Art.16 il fabbricante, l'importatore, il rappresentante esclusivo o utilizzatore a valle che fabbrica, immette sul mercato o utilizza una sostanza in quanto tale o in quanto componente di un preparato o di un articolo non conformemente alle condizioni di restrizioni previste dall'Allegato XVII del regolamento al di fuori dei casi di cui all'articolo 67 del regolamento, e' punito con l'arresto fino a tre mesi o con l'ammenda da 40.000 a 150.000 euro.

CANDIDATE LIST O LISTA DELLE SOSTANZE CANDIDATE AD AUTORIZZAZIONE

Il 18 Giugno 2010 l’Agenzia Europea per le sostanze chimiche (ECHA) ha pubblicato la nuova lista delle sostanze problematiche o SVHC (Substances of Very High Concern) candidate ad essere inserite nell’allegato XIV del Reg. 1907/2006/CE e s.m.i. (REACH). Questo elenco verrà continuamente aggiornato introducendo nel tempo altre sostanze candidate individuate secondo l’iter prescritto dal regolamento e soggette ad autorizzazione. La Commissione per concedere l’autorizzazione all’utilizzo considererà da un lato il rapporto esistente tra il livello di rischio e l'interesse socioeconomico rappresentato dall'uso della sostanza e dall'altro se esistono sostanze alternative: sulla base di tali considerazioni incrociate la Commissione deciderà la eventuale autorizzazione della sostanza.

Tali sostanze includono:

  • le sostanze CMR (sostanze cancerogene, mutagene e tossiche per il sistema riproduttivo);
  • le sostanze PBT (sostanze persistenti, bioaccumulanti e tossiche);
  • le sostanze vPvB (sostanze molto persistenti e molto bioaccumulanti);
  • le sostanze aventi effetti gravi irreversibili sull'essere umano e sull'ambiente (es. i perturbatori endocrini).

ELENCO SOSTANZE CANDIDATE PUBBLICATO IL 18/06/2010

Nome sostanza EC(CAS No.)
1 2,4-Dinitrotoluene 204-450-0
2 4,4'- Diaminodiphenylmethane (MDA) 202-974-4
3 5-tert-butyl-2,4,6-trinitro-m-xylene (musk xylene) 201-329-4
4 Alkanes, C10-13, chloro (Short Chain Chlorinated Paraffins)* 287-476-5
5 Aluminosilicate Refractory Ceramic Fibresare fibres covered by index number 650-017-00-8 in Annex VI, part 3, table 3.2 of Regulation (EC) No 1272/2008 of the European Parliament and of the Council of 16 December 2008 on classification, labelling and packaging of substances and mixtures, and fulfil the two following conditions:
  1. Al2O3 and SiO2 are present within the following concentration ranges:
    • Al2O3: 43.5 – 47 % w/w, and SiO2: 49.5 – 53.5 % w/w,or
    • Al2O3: 45.5 – 50.5 % w/w, and SiO2: 48.5 – 54 % w/w;
  2. fibres have a length weighted geometric mean diameter less two standard geometric errors of 6 or less micrometres (µm).
---
6 Anthracene 204-371-1
7 Anthracene oil
292-602-7
8 Anthracene oil, anthracene paste 292-603-2
9 Anthracene oil, anthracene paste,anthracene fraction 295-275-9
10 Anthracene oil, anthracene paste,distn. Lights 295-278-5
11 Anthracene oil, anthracene-low 292-604-8
12 Benzyl butyl phthalate (BBP) 201-622-7
13 Bis (2-ethylhexyl)phthalate (DEHP) 204-211-0
14 Bis(tributyltin)oxide (TBTO)* 200-268-0
15 Cobalt dichloride* 231-589-4
16 Diarsenic pentaoxide* 215-116-9
17 Diarsenic trioxide* 215-481-4
18 Dibutyl phthalate (DBP) 201-557-4
19 Diisobutyl phthalate 201-553-2
20 Hexabromocyclododecane (HBCDD) and all major diastereoisomers identified (Alpha-hexabromocyclododecane, Beta-hexabromocyclododecane, Gamma-hexabromocyclododecane)* 247-148-4 and 221-695-9(134237-50-6) (134237-51-7) (134237-52-8)
21 Lead chromate 231-846-0
22 Lead chromate molybdate sulphate red (C.I. Pigment Red104) 235-759-9
23 Lead hydrogen arsenate 232-064-2
24 Lead sulfochromate yellow (C.I.Pigment Yellow 34) 215-693-7
25 Pitch, coal tar, high temp. 266-028-2
26 Sodium dichromate 234-190-3 (7789-12-0) and (10588-01-9)
27 Triethyl arsenate 427-700-2
28 tris(2-chloroethyl)phosphate 204-118-5
29 Zirconia Aluminosilicate Refractory Ceramic Fibresare fibres covered by index number 650-017-00-8 in Annex VI, part 3, table 3.2 of Regulation (EC) No 1272/2008 of the European Parliament and of the Council of 16 December 2008 on classification, labelling and packaging of substances and mixtures, and fulfil the two following conditions:
  1. Al2O3, SiO2 and ZrO2 are present within the following concentration ranges:
    • Al2O3: 35 – 36 % w/w, and
    • SiO2: 47.5 – 50 % w/w, and
    • ZrO2: 15 - 17 % w/w;
  2. fibres have a length weighted geometric mean diameter less two standard geometric errors of 6 or less micrometres (µm).
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30 Acrylamide 201-173-7
31 Ammonium dichromate 232-143-1
32 Boric acid 233-139-2 / 234-343-4
33 Disodium tetraborate, anhydrous 215-540-4
34 Potassium chromate 232-140-5
35 Potassium dichromate 231-906-6
36 Sodium chromate 231-889-5
37 Tetraboron disodium heptaoxide, hydrate 235-541-3
38 Trichloroethylene 201-167-4

Per maggiori informazioni non esiti a contattarci scrivendo a : d.ssa Cristina Sancolodi

 
 
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